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Domande frequenti


Con la nuova procedura di Comunicazione di Inizio Attività (CIA), attiva dal 12 gennaio 2026 nella Regione Lazio, non cambia il quadro normativo di riferimento, ma cambiano in modo significativo le modalità operative e procedurali. In particolare:

  • la CIA si trasmette esclusivamente on line, tramite una piattaforma regionale unica;
  • l'invio avviene in un'unica soluzione alla Regione, che provvede poi alla trasmissione alle ASL competenti;
  • l'invio telematico opera anche per la variazione e la cessazione dell'attività;
  • la comunicazione torna ad essere individuale, riferita al singolo professionista sanitario TSRM e PSTRP, senza dover dichiarare o documentare la posizione amministrativa di altri professionisti che condividono gli spazi;
  • è stata semplificata la documentazione da allegare (planimetria non più asseverata, niente allegati contrattuali sul titolo di detenzione della porzione immobiliare);
  • viene meno la dichiarazione relativa al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nel modulo CIA (il che non significa che siano venuti meno i relativi obblighi);
  • sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi su rotazione degli spazi e prestazioni saltuarie.

È importante sottolineare che queste modifiche non costituiscono una deregolamentazione: i requisiti strutturali dei locali, gli obblighi professionali e le responsabilità del professionista restano invariati.

Sì. La normativa regionale consente lo svolgimento dell'attività professionale sanitaria anche in forma condivisa con altre professioni sanitarie regolamentate in Ordini, a condizione che siano rispettati gli obblighi previsti dalla legge. In particolare, l'art. 4, comma 2-bis, della Legge Regionale 4/2003 stabilisce che lo svolgimento dell'attività professionale sanitaria presso studi organizzati anche in forma associata, societaria o condivisa tra professionisti sanitari regolamentati è ammesso ed è soggetto a Comunicazione di Inizio Attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali.

Ne consegue che:

  • la condivisione degli spazi tra professionisti sanitari è consentita;
  • ciascun professionista resta individualmente responsabile della propria attività sanitaria e dei relativi adempimenti amministrativi;
  • ciascun professionista deve presentare la propria CIA, riferita alla specifica attività esercitata;
  • la condivisione non comporta automaticamente la costituzione di uno studio associato o di una forma societaria.

La possibilità di condividere gli spazi non incide sui requisiti strutturali e organizzativi dei locali, che devono comunque risultare idonei.

Sì, l'obbligo sussiste. La Comunicazione di Inizio Attività è riferita all'esercizio dell'attività professionale da parte del singolo professionista o della singola forma organizzativa, in relazione allo specifico spazio utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

Pertanto, qualora il/la professionista sanitario/a TSRM e PSTRP eserciti la propria attività in modo autonomo in una stanza o in uno spazio individuabile all'interno di un'unità immobiliare più ampia, deve presentare la propria Comunicazione di Inizio Attività, indipendentemente dalla presenza, nello stesso immobile, di altri studi professionali singoli, associati o costituiti in forma di Società tra Professionisti.

Nella procedura telematica, l'opzione da selezionare deve essere coerente con la forma effettiva di esercizio dell'attività del/della professionista che presenta la comunicazione (studio singolo, studio associato o STP), senza che rilevi l'organizzazione adottata dagli altri professionisti presenti nell'immobile.

L'Ordine TSRM e PSTRP è consapevole che il modulo revisionato presenta aspetti di incertezza sotto questo profilo; è stato perciò richiesto un chiarimento alla Regione Lazio.

Nel caso di esercizio dell'attività professionale in forma autonoma all'interno di uno spazio condiviso con altri professionisti sanitari, il riferimento al "titolare dello studio" deve essere inteso come riferito al/alla professionista titolare dell'attività esercitata, e non al proprietario dell'immobile né al soggetto che gestisce lo spazio condiviso.

La titolarità si riferisce allo specifico spazio o alla stanza utilizzata in forza di un autonomo rapporto contrattuale (locazione, sublocazione, comodato o altro titolo idoneo).

Nel campo "collaboratori" non devono essere indicati gli altri professionisti sanitari autonomi presenti nello stesso spazio, poiché non si tratta di collaboratori, ma di titolari di una propria attività professionale. La nozione di collaboratore riguarda invece figure che operano nell'ambito dell'organizzazione dello studio sotto la responsabilità del titolare (es. personale di segreteria).

Non è quindi necessario riportare nella CIA i dati degli altri professionisti che condividono lo stesso immobile o spazio professionale.

No. La semplice condivisione degli spazi non comporta l'obbligo di costituire uno studio associato o una Società tra Professionisti.

La normativa regionale in materia di CIA fa riferimento all'esercizio delle professioni sanitarie regolamentate in Ordini nel loro complesso, senza distinguere tra ambiti di intervento.

Qualora l'attività venga svolta in forma autonoma e stabile presso una struttura ubicata nel territorio della Regione Lazio, l'orientamento prudenziale dell'Ordine è che l'obbligo di presentare la CIA sussista.

L'Ordine TSRM e PSTRP è in interlocuzione con la Regione Lazio per eventuali chiarimenti interpretativi.

La normativa regionale non disciplina in modo specifico l'esercizio professionale esclusivamente on line. In assenza di regolamentazione specifica, l'obbligo va ricondotto al criterio dell'esercizio professionale presso una sede fisica ubicata nel Lazio con il contatto diretto con le persone assistite.

È stato richiesto, sul punto, un chiarimento alla Regione Lazio.

Sì. Se l'attività è esercitata in forma autonoma e stabile presso un immobile adibito anche a proprio uso residenziale nel Lazio - ovviamente secondo criteri di decoro, riservatezza e idoneità strutturale - , la CIA è necessaria.

L'Ordine ha richiesto chiarimento sul punto alla Regione Lazio; tuttavia, l'unico modo per acquisire il codice QR appare essere quello di attivare la CIA mediante la procedura on line, riportando il vecchio protocollo della CIA già trasmessa in passato.

La CIA non produce effetti retroattivi. La data da indicare coincide con la data di invio della comunicazione, che segna l'inizio formale ai fini amministrativi.

Sì. È necessario presentare una CIA distinta per ciascuna sede stabile di esercizio.

Sì, l'obbligo sussiste nei casi in cui sia stata precedentemente presentata una CIA. Il trasferimento di sede comporta cessazione presso la sede precedente e nuova CIA per la nuova sede.

Sì, ma esclusivamente tra professionisti che svolgono la medesima attività professionale sanitaria. Non è consentito l'utilizzo promiscuo della stessa stanza tra professionisti che esercitano attività differenti.

Sono stati inviati, sul punto, specifici rilievi alla Regione Lazio.

Lo studio deve rispettare:

  • normativa edilizia e urbanistica;
  • compatibilità della destinazione d'uso;
  • requisiti igienico-sanitari;
  • condizioni adeguate allo svolgimento dell'attività professionale.

La verifica della conformità non rientra nelle competenze dell'Ordine TSRM-PSTRP.

No. L'obbligo dipende dal luogo di esercizio dell'attività.

Sì. L'obbligo è legato al luogo di esercizio nel territorio della Regione Lazio.

Il Registro delle prestazioni occasionali serve a tracciare interventi sporadici svolti da professionisti esterni non soggetti a CIA. Non esiste un modello unico ufficiale. Esso deve contenere:

  • dati anagrafici del professionista occasionale;
  • estremi documento;
  • tipologia prestazione;
  • orario inizio/fine e le firme del titolare dello studio e del professionista esterno.

No. Un accesso reiterato configura utilizzo stabile della sede e comporta l'obbligo di CIA.


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